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Ministero della Sanità

GABINETTO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

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DECRETA

ART.1

E' individuata la figura del Logopedista con il seguente profilo:

il Logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il Logopedista:

  • elabora, anche in equipe multidisciplinari, il bilancio logopedico volto all'individuazione e al superamento del bisogno di salute del disabile;
  • pratica autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;
  • propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
  • svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
  • verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Il percorso formativo viene definito con Decreto del Ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.

Il Logopedista svolge la sua attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

ART. 2

Il diploma univeritario di Logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo, ove esistente.

ART. 3

Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al Diploma Universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.