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In data 3 maggio 1994 il Ministro della Sanità ha firmato il decreto sui profili professionali tra cui quello del Terapista della Riabilitazione individuando, in ottemperanza a quanto previsto dal D. L. 502/92 (art. 6 comma 3), le figure da formare a livello universitario ed il relativo profilo professionale. Di seguito è riportato il testo del Decreto, presupposto basilare per l'ormai prossimo riconoscimento giuridico dell'istituzione dell'Albo Professionale. Ministero della Sanità GABINETTO IL MINISTRO DELLA SANITA' …omissis… DECRETA ART.1 E' individuata la figura del Fisioterapista con il seguente profilo: il Fisioterapista è l'operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, funzione e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il Terapista della Riabilitazione:
Il Fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale. La specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere assistenza riabilitativa sia psichica che fisica in soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico. La specializzazione in terapia occupazionale consente di operare nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per consueguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione, anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausilio in dorazione alla persona o all'ambiente. Il percorso formativo viene definito con Decreto del Ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. Il Fisioterapista svolge la sua attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale. ART. 2 Il diploma univeritario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo, ove esistente. ART. 3 Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al Diploma Universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
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